CARTELLE EQUITALIA: QUANDO SI HA IL DIMEZZAMENTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE?
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 20213/2015, è intervenuta in merito al termine di prescrizione delle cartelle di pagamento di Equitalia, stabilendo la prescrittibilità dei crediti Equitalia in cinque anni, anziché in dieci, nei casi in cui questi originino da atti non definitivi.
Il termine ordinario di 10 anni, infatti, si applica solo a cartelle che derivino da accertamenti ormai divenuti irrevocabili, ossia non impugnati né pagati dal contribuente, oppure oggetto di sentenza passata in giudicato.
Il caso riguardava un soggetto raggiunto da una serie di cartelle esattoriali relative alla tassa rifiuti per gli anni dal 1998 al 2004. Il contribuente aveva presentato ricorso sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, prevista dall’articolo 2948 del Codice Civile, del potere esattivo dell’imposta, stante il fatto che il Comune aveva consegnato i ruoli all’agente della riscossione oltre il termine di legge. La ricostruzione veniva accolta sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sia dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro. Secondo i giudici di merito, infatti, doveva essere applicato proprio l’articolo2948 C.c. e non l’articolo2946 C.c., che invece fissa a 10 anni il termine della prescrizione.